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Legge 28/12/2001 n. 448b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. 18. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, è sostituito dal seguente: "1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113, comma primo, lettere e) ed f) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni". 19. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Capo III Patto di stabilità interno per gli Enti Pubblici Art. 28 (Trasformazione e soppressione di enti pubblici). 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le agenzie e gli altri organismi, anche indipendenti, ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale. 2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che: a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale; b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza; c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica. 3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 24 e all'articolo 26 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. 4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono comunque essere emanati. 5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico. 6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.1404, e successive modificazioni. 7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali. 8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scien- tifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.269. 9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome. 11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti ad prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici. Art. 29. (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni) 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a: a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione; b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza; c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b). 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio. 3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "tremila abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila abitanti"; b) le parole: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti" sono soppresse. 5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali. 6. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) spa sono trasferiti i compiti attribuiti al centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n.127, non attinenti ad attività di indirizzo e certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale società specifiche convenzioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'entrata in vigore di un regolamento governativo, da emnare ai sensi dell'articolo 17 , comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, si proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. 7. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie: a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico. Art. 30 (Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia lavoro Spa, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro Spa, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti. Art. 31 (Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud) Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello Stato, entrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché sulle disponibilità indicate nei piani per il 2002 approvati dall'AI- PA. Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati. Nella stipula delle convenzioni, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti principi e criteri preferenziali:
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